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La patente nautica

Corsi per il conseguimento della patente nautica

Per ottenere la patente bisogna affrontare un esame teorico ed uno pratico.
La patente ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio, convalida o revisione.
Durante il corso verranno, inoltre, esplicate le pratiche per ottenere il certificato limitato di radio telefonista per navi( valido per navi fino a 150 tonn di stazza lorda e con potenza di trasmissione fino a 60 Watt).
Il corso per la patente nautica è tenuto a Roma, ha una durata di circa tre mesi con incontri serali la settimana e le uscite in mare nei week-end con una imbarcazione a vela e una a motore.

Quando è necessaria:

• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:
– 750 cc se a carburazione a due tempi;
– 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
– 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
– 2.000 cc se diesel.
• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
• Per condurre gli acqua scooter e mezzi simili.

Avvertenze: una sentenza della magistratura ha precisato che chi governa (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, l’importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare abilitazione che si assuma la responsabilità del comando e coordini le operazioni relative alla navigazione

Tipi di patente nautica

Le patenti sono rilasciate per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.

 

I corsi per il conseguimento della patente nautica vengono svolti da scuole nautiche autorizzate e con istruttori qualificati. La 8 nodi non fornisce direttamente la didattica per le patenti nautiche, ma fornisce solo informazioni dettagliate per il conseguimento.

Requisiti fisici e psichici

Non possono ottenere le patenti nautiche né la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali (ad es. sclerosi multipla, epilessia grave, turbe psichiche, ecc.) che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

L’accertamento dei requisiti fisici è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente.
Nei casi dubbi o quando espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale (CML).
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è sempre demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla autorità marittima o dal prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della condotta dell’unità da diporto.
La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire tempi di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

Requisiti morali

Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti a certe misure di prevenzione o coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva superiore a tre anni.
Per l’accertamento del possesso dei requisiti morali  l’autorità marittima o gli uffici provinciali della M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il certificato del casellario giudiziale.
Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata dall’autorità consolare.